Leggiamo un articolo del cantiereterzosettore.it Stanziati finora più di 2,9 miliardi di euro per la misura di sostegno prevista dal decreto Rilancio. Potranno accedere anche gli enti non commerciali, ma a determinate condizioni, ma non quelli che possiedono solo il codice fiscale. Ecco gli esempi per facilitare il calcolo e le indicazioni sulla procedura. Una delle più importanti misure disposte al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” è rappresentata dalla possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto, ex art.25 del decreto legge 34 del 2020 (cosiddetto “Rilancio”), il cui testo non verrà modificato nel procedimento di conversione in legge.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 15/E del 13 giugno 2020 e con il provvedimento del 10 giugno 2020 ha chiarito alcune questioni relative alla fruizione di tale contributo e alle modalità con cui richiederlo. Come sul sito istituzionale, infatti, dal 15 giugno sono più di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro, le somme sono accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. Al 4 luglio sono 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale.
Sempre sul sito dell’Agenzia è possibile consultare una sezione appositamente dedicata a tale misura di sostegno, così come scaricare e consultare la completa ed esaustiva guida operativa.
I soggetti e le condizioni per poterne usufruire
Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, ad eccezione di quelli previsti dall’art.25, c.2 del Decreto “Rilancio”. Per ricevere il contributo i soggetti devono aver iniziato l’attività in data antecedente al 1° maggio 2020.
Possono richiedere il contributo anche gli enti non commerciali di cui all’art.73, c.1, lett. c) del D.P.R. 917 del 1986 (cosiddetto Tuir), che esercitano attività commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Non lo possono quindi richiedere gli enti non commerciali in possesso del solo codice fiscale, non svolgenti alcuna attività commerciale.
Le condizioni affinché gli enti non profit possano accedere al contributo sono le stesse previste per le imprese, e cioè:
- un volume di ricavi commerciali nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare) non superiore a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La Circolare 15/E del 13 giugno 2020 fornisce specifici chiarimenti sulle modalità di determinazione del reddito, ai fini della determinazione della soglia di cui al precedente punto 1), oltre che in relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi di cui al punto 2).
Gli enti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quelli con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza al 31 gennaio 2020 (ad esempio per eventi sismici alluvionali o crolli di infrastrutture), hanno diritto al contributo anche in assenza del requisito relativo al calo del fatturato, fermo restando il limite dei 5 milioni di euro nell’esercizio precedente. Per tali soggetti, anche qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero, spetterà comunque il contributo minimo previsto dall’art.25, c.6 del Decreto “Rilancio”, che è pari a 2.000 euro per gli enti giuridici.
La lista dei Comuni appena menzionati è contenuta nella tabella in calce alle istruzioni per la compilazione, contenuta nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra e delle attività sportiva di base
Maggio 25, 2020Cominciamo la rassegna di oggi dal sito dell’Ufficio per lo Sport, in cui sono state pubblicate le linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra e dell’attività sportiva di base. I documenti in questione forniscono le indicazioni necessarie per la ripresa dell’attività sportiva in sicurezza, così come le linee di indirizzo formulate nell’ambito della conferenza stato regioni forniscono tutti gli accorgimenti da rispettare nei luoghi come palestre e piscine.
In particolar modo, gli enti locali e i soggetti pubblici e privati titolari di palestre, devono:
– Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare;
– Redigere un programma di attività pianificato;
– Prevedere la possibilità di rilevare la temperatura corporea;
– Organizzare gli spazi negli spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare distanze di almeno 1 metro;
– Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine;
– Dotare l’impianto di dispenser per l’igiene delle mani;
– Assicurare la disinfezione degli attrezzi dopo ogni utilizzo;
– Verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e garantire dunque un adeguato ricambio di aria;
– Non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
– Allo stesso modo, le piscine pubbliche, finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo, devono:
– Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
– Vietare l’accesso del pubblico alle tribune;
– Redigere un programma di attività pianificato;
– Organizzare gli spazi negli spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare distanze di almeno 1 metro;
– Dotare l’impianto di dispositivi per l’igiene delle mani, prevedendo l’obbligo per i visitatori di usufruire del dispenser già all’entrata;
– Far effettuare, in apposito laboratorio e con cadenza mensile, analisi specifiche di conferma dell’idoneità dell’acqua alla balneazione;
– Mantenere una frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, degli spogliatoi e delle docce;
– Ed infine, Disinfettare gli attrezzi dopo ciascun utilizzo.